IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 con il quale  sono  state  delegate  alcune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie on. Mariastella Gelmini e,  in  particolare,
l'art.  1,  lettera  m)  concernente   l'iniziativa   governativa   e
legislativa in materia  di  minoranze  linguistiche  e  territori  di
confine; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e in particolare gli
articoli 9 e 15; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345, concernente «Regolamento di attuazione della legge  15  dicembre
1999, n. 482, recante norme di tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche»,  come  modificato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 ed in particolare l'art.  8,  comma
1, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri di un decreto che definisce, ogni tre anni,  i  criteri  per
l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli  9  e
15 della suddetta legge; 
  Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra  menzionato  art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001,  concernenti  le
modalita' di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
dei  progetti  e  degli   interventi   che   si   intendono   attuare
relativamente agli  adempimenti  previsti  dalla  legge  n.  482/1999
quantificandone il  fabbisogno,  al  fine  di  ottenere  il  relativo
finanziamento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio  2020,  concernente  i
criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli  articoli  9  e  15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto legislativo 12 settembre  2002,  n.  223,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia  di
tutela della lingua e  della  cultura  delle  minoranze  linguistiche
storiche nella  regione»  che,  all'art.  1,  comma  4,  prevede  una
speciale  assegnazione  finanziaria  annua  per   l'esercizio   delle
funzioni amministrative connesse  all'attuazione  delle  disposizioni
recate dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, a valere  sugli
stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione  Sardegna  per  il
trasferimento delle funzioni in materia  di  tutela  della  lingua  e
della cultura delle minoranze linguistiche  storiche  nella  regione»
che all'art. 5 prevede una speciale assegnazione finanziaria annuale,
a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato, per
l'esercizio delle  funzioni  amministrative  connesse  all'attuazione
delle disposizioni contenute negli articoli 9 e  15  della  legge  n.
482/1999; 
  Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8,  comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio  2001,
n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia  autonoma  di
Trento si sono impegnati a collaborare in  fase  di  istruttoria,  di
erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti  di
intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato  art.
8; 
  Visto l'avviso pubblico (anno 2022) e relativi allegati,  destinato
alle  amministrazioni  statali,  territoriali   e   locali   per   il
finanziamento dei  progetti  finalizzati  alla  valorizzazione  delle
lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 199,  n.  482
recante «Norme in materia  di  tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche»  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie in data 14 marzo 2022 e sul sito del Governo
in data 15 marzo 2022; 
  Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi entro la  prevista  data  del  30  aprile  2022,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
345/2001 e con le modalita' di cui al predetto  avviso  pubblico  del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i  progetti  di
intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti; 
  Viste, altresi', le note delle regioni, con  le  quali  sono  stati
trasmessi entro la prevista data del 30 giugno  2022,  ai  sensi  del
comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 345/2001, con le modalita' di cui al predetto avviso pubblico  del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i  progetti  di
intervento presentati dagli enti locali,  nonche'  quelli  presentati
dalle regioni ai sensi del comma 5; 
  Accertato  che   gli   enti   richiedenti   sono   compresi   nelle
delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della  citata
legge n. 482/1999, ovvero ai sensi  del  comma  5,  dell'art.  1  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001; 
  Sentito, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 345  del  2001,  il  Comitato  tecnico  consultivo  per
l'applicazione   della   legislazione   in   materia   di   minoranze
linguistiche  storiche,  come  risulta  dal  verbale  n.  44   dell'8
settembre 2022; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  15  novembre  2019,  il  parere  della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, espresso nella seduta del 28 settembre 2022, repertorio atti  n.
156/CU; 
  Visto il comma 6, del citato art.  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 345/2001, secondo cui  le  somme  previste  dagli
articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999 sono  ripartite  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che, nel bilancio di previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per l'anno  finanziario  2022,  C.d.R.  7,  al
capitolo di spesa 484 e'  stata  attribuita  una  dotazione  di  euro
3.139.275,00 e al capitolo di  spesa  486  e'  stata  attribuita  una
dotazione di euro 1.919.485,00 per un totale di euro 5.058.760,00; 
  Considerato  che  con  decreto  del   segretario   generale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 76/BIL in data 17 marzo 2022
e' stata disposta la variazione di bilancio  in  aumento  del  «Fondo
nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» in  termini  di
competenza e di cassa per euro 995.933,00, pari  all'importo  residuo
non impegnato al 31 dicembre 2021, sul capitolo 486 «Fondo  nazionale
per la tutela delle minoranze linguistiche» del C.d.R.  7,  piano  di
gestione n. 30; 
  Visto il decreto del Capo  Dipartimento  in  data  19  aprile  2022
concernente l'incremento  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
seguito  della  suddetta  variazione,   pubblicato   sul   sito   del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie unitamente  alle
nuove tabelle riepilogative sostitutive dell'allegato  2  del  citato
avviso pubblico; 
  Considerato  che  la  competenza  del  capitolo  di  spesa  n.  486
nell'esercizio 2022 risulta, pertanto, di euro 2.915.418,00,  di  cui
euro  1.919.485,00  P.G.1  e  euro  995.933,00  P.G.30  e  che,   per
l'effetto, l'ammontare complessivo del fondo e' di euro 6.054.693,00; 
  Considerato che e' stata scorporata una quota del 3%, pari ad  euro
181.641,00, da destinare alle amministrazioni statali; 
  Considerato che, a  seguito  dell'esame  e  della  valutazione  dei
progetti presentati dalle  amministrazioni  statali,  sono  risultati
finanziabili progetti per un importo di euro 34.418,00, di  cui  euro
27.450,00  a  favore  delle  amministrazioni  statali  provviste   di
tesoreria ed euro  6.968,00  a  favore  dei  funzionari  delegati  di
contabilita' ordinaria, con un residuo di euro 147.223,00; 
  Considerato che a fronte della quota assegnata in favore degli enti
locali e territoriali, pari a euro  5.873.052,00,  euro  1.199.922,00
sono direttamente attribuiti alla regione Friuli-Venezia  Giulia,  ai
sensi del sopra  citato  decreto  legislativo  n.  223/2002  ed  euro
1.486.058,00 sono direttamente attribuiti alla Regione  Sardegna,  ai
sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16/2016; 
  Visto il decreto legislativo  n.  29  del  16  marzo  2018  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), intervenuto  a
modificare l'art. 34 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con
l'inserimento del comma 2-bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15  della  legge  n.
482/1999, relativi all'anno 2022,  pari  ad  euro  6.054.693,00  sono
ripartiti come indicato nei successivi articoli 2 e 3  e  nell'elenco
allegato al presente decreto, con un  residuo  di  euro  1.141.573,89
come indicato all'art. 5.