IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie on. Mariastella Gelmini e, in particolare, l'art. 1, lettera m) concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di confine; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto che definisce, ogni tre anni, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della suddetta legge; Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, concernenti le modalita' di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti e degli interventi che si intendono attuare relativamente agli adempimenti previsti dalla legge n. 482/1999 quantificandone il fabbisogno, al fine di ottenere il relativo finanziamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2020, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022; Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che, all'art. 1, comma 4, prevede una speciale assegnazione finanziaria annua per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che all'art. 5 prevede una speciale assegnazione finanziaria annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato, per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999; Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8; Visto l'avviso pubblico (anno 2022) e relativi allegati, destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 199, n. 482 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 14 marzo 2022 e sul sito del Governo in data 15 marzo 2022; Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi entro la prevista data del 30 aprile 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001 e con le modalita' di cui al predetto avviso pubblico del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti; Viste, altresi', le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi entro la prevista data del 30 giugno 2022, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, con le modalita' di cui al predetto avviso pubblico del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonche' quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5; Accertato che gli enti richiedenti sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001; Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 44 dell'8 settembre 2022; Acquisito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 settembre 2022, repertorio atti n. 156/CU; Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 e' stata attribuita una dotazione di euro 3.139.275,00 e al capitolo di spesa 486 e' stata attribuita una dotazione di euro 1.919.485,00 per un totale di euro 5.058.760,00; Considerato che con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 76/BIL in data 17 marzo 2022 e' stata disposta la variazione di bilancio in aumento del «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» in termini di competenza e di cassa per euro 995.933,00, pari all'importo residuo non impegnato al 31 dicembre 2021, sul capitolo 486 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» del C.d.R. 7, piano di gestione n. 30; Visto il decreto del Capo Dipartimento in data 19 aprile 2022 concernente l'incremento delle risorse finanziarie disponibili a seguito della suddetta variazione, pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie unitamente alle nuove tabelle riepilogative sostitutive dell'allegato 2 del citato avviso pubblico; Considerato che la competenza del capitolo di spesa n. 486 nell'esercizio 2022 risulta, pertanto, di euro 2.915.418,00, di cui euro 1.919.485,00 P.G.1 e euro 995.933,00 P.G.30 e che, per l'effetto, l'ammontare complessivo del fondo e' di euro 6.054.693,00; Considerato che e' stata scorporata una quota del 3%, pari ad euro 181.641,00, da destinare alle amministrazioni statali; Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali, sono risultati finanziabili progetti per un importo di euro 34.418,00, di cui euro 27.450,00 a favore delle amministrazioni statali provviste di tesoreria ed euro 6.968,00 a favore dei funzionari delegati di contabilita' ordinaria, con un residuo di euro 147.223,00; Considerato che a fronte della quota assegnata in favore degli enti locali e territoriali, pari a euro 5.873.052,00, euro 1.199.922,00 sono direttamente attribuiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002 ed euro 1.486.058,00 sono direttamente attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16/2016; Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), intervenuto a modificare l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-bis; Decreta: Art. 1 1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2022, pari ad euro 6.054.693,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 1.141.573,89 come indicato all'art. 5.